FAQ

1.    Il Datore di lavoro può svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione?

Il Datore di Lavoro può svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione, con obbligo di frequenza del corso per Datore di lavoro, nei seguenti casi:
1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ........................................fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

2.    Il Datore di lavoro può svolgere i compiti previsti per il primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, nel caso di affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Datore di lavoro può svolgere i compiti previsti per il primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, anche nel caso di affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, solo nelle aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori e tranne che nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

A tal proposito è prevista la preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori, e l’obbligo di frequenza ai corsi per addetto al primo soccorso e per addetto alla prevenzione incendi.

4.    Il Datore di lavoro deve nominare il preposto per la sicurezza?

Il “Preposto”, per definizione, è una persona che, in ragione delle  competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Le posizioni di garanzia relativa al preposto gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici ad esso riferiti. Gli obblighi discendenti dal D.Lgs. n. 81/2008 per il “preposto” altro non sono che “obblighi di responsabilità di posizione”, derivanti da compiti direttivi di fatto esercitati dallo stesso, esattamente come è sempre stato.


1.    Sono previste sanzioni per il preposto?

Per il “Preposto” sono previste le seguenti sanzioni:

  • arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1 lettera a), c), e), f) - OBBLIGHI PER IL PREPOSTO
  • arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1 lett. b), d), g) - OBBLIGHI PER IL PREPOSTO,
  • arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, o arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro per le Violazione degli articoli di cui al TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
  • arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la Violazione degli articoli di cui al TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI