1. TUTELA AMBIENTALE
Le attività proposte sono mirate sia alla protezione ambientale classica (aria, acqua, suolo), con assistenza alla gestione tecnico-amministrativa e progettazione di impiantistica ecologica, sia alle valutazioni di impatto ambientale, con rilievi strumentali, analisi chimiche e microbiologiche.
Servizi e consulenze .
C.D.A
1.1 Sistema di gestione ambientale (5.1)
1.2 Acqua
1.3 Aria ed emissioni in atmosfera
1.4 Suolo e sottosuolo
1.5 Rumore ed inquinamento acustico
1.6 Inquinamento elettromagnetico
1.7 Rischio amianto
1.8 Gestione rifiuti
1.9 Risparmio energetico
1.10 Progettazione impiantistica ecologica
1.11 Autorizzazioni e gestioni amministrative
1.12 Rilievi strumentali ambientali (7.1)
1.13 Analisi chimiche e microbiologiche (8.1)
Le attività proposte sono relative agli scarichi delle Acque reflue in fognatura o in matrice ambientale (suolo, corsi d’acqua); allo sfruttamento delle Acque sotterranee / pozzi artesiani; ai requisiti di qualità delle Acque destinate al consumo umano, con progettazione impiantistica ecologica, prelievi e analisi chimiche e microbiologiche.
Servizi e consulenze C.D.A
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• pratiche per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue e meteoriche
. • progettazione impianti per trattamenti depurativi delle acque di scarico
. • dimensionamento di impianti per trattamento della prima pioggia
. • progettazione impianti di potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano
. • pratiche per lo sfruttamento delle acque sotterranee / pozzi artesiani
. • relazione geologica–tecnica per lo sfruttamento delle acque sotterranee
. • prelievi campioni di acqua per analisi di laboratorio
. • analisi acque (8.1)
1.3 Aria ed emissioni in atmosfera
Le attività proposte, gestite da un ingegnere chimico e da un chimico, sono rivolte alle imprese con impianti e/o attività che producono emissioni in atmosfera e consistono nell’assistenza per il rispetto delle norme di settore con particolare riferimento all’iter autorizzativo, ai sensi del D.L.gs. 152/06 - Parte Quinta (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività). Nei servizi sono compresi sia i prelievi le misure e le analisi delle emissioni sia la progettazione di impianti di abbattimento.
Servizi e consulenze C.D.A.
. • pratiche ed assistenza per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
. • perizie tecniche con valutazione della qualità e quantità degli inquinanti
. • consulenza per l’adeguamento ai valori limite di emissione

. • progettazione impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera
. • misure della portata allo scarico in atmosfera (7.1)
. • prelievi delle emissioni per analisi di laboratorio (7.1)
. • analisi emissioni in atmosfera (8.1)
Le attività proposte sono relative alla valutazione dei fenomeni di contaminazione di siti “potenzialmente” inquinati ed all’attivazione delle procedure tecnico-amministrativo nei casi di fenomeni di contaminazione della matrice suolo ed acque sotterranee, ai sensi del D.Lgs.152/06, Titolo V Parte IV.
Servizi e consulenze C.D.A.
. • piani di Caratterizzazione in conformità al D.Lgs. 152/06
. • prelievi campioni di terreno (7.1)
. • analisi chimica del terreno (8.1)
Piani di Caratterizzazione
La normativa in materia di bonifica di siti inquinati, introdotta con l'art.17 del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), è stata successivamente completata ed attuata dal DM 471/99 e poi modificata dal D.Lgs. 152/06.
Con il DM 471/99 sono stati definiti i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee in relazione alla destinazione d'uso dei suoli; le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; i criteri generali per la messa in sicurezza, bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti.
Con il D.Lgs. 152/2006 sono state introdotte alcune importanti novità in termini di valori limite di riferimento e di procedure operative.
In particolare il D.Lgs.152/06, al Titolo V Parte IV, recependo il D.M. 471/99, disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee.
L’iter tecnico-amministrativo per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito “potenzialmente” inquinato ha il suo inizio con la redazione del “Piano di Caratterizzazione”, da produrre in conformità all’Allegato 2 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06.
Il Piano di Caratterizzazione rappresenta solo la prima fase di una caratterizzazione ambientale che si identifica nell’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per le eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.
Secondo il D.Lgs 152/06 per caratterizzazione si intende il processo costituito dalle seguenti fasi:
1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali, finalizzato alla definizione dello stato ambientale di suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee;
3. Elaborazione del Piano di indagini;
4. Elaborazione dei dati raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo del sottosuolo e delle acque sotterranee.
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili- sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica che si rendessero eventualmente necessari a seguito dell’Analisi di Rischio.
Le prime tre attività costituiscono una prima fase caratterizzata dalla raccolta di dati sscturite da indagini storiche relative al suolo ed alle acque sotterranee, effettuate dal soggetto obbligato a redigere il piano di caratterizzazione.
Qualora sia impossibile indagare storicamente sull’origine dei fenomeni di contaminazione il soggetto può effettuare in via preliminare delle indagini relative al suolo ed alla falda nell’area di sua proprietà. La prima fase del Piano di Caratterizzazione si conclude con la presentazione agli organi competenti del piano delle indagini realizzate.
Dopo l’approvazione di tale piano da parte delle autorità competenti, si passa alla seconda fase nella quale vengono prelevati i campioni delle matrici ambientali suolo ed acque sotterranee e vengono effettuate le analisi.
La messa in sicurezza e la bonifica del sito si rende necessaria quando la contaminazione delle matrici ambientali, rilevata in sito, supera le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) tabellate nell’Allegato 5 al D.Lgs 152/06, e le CSR (Concentrazioni soglia di rischio) valutate con l’applicazione delle procedure di analisi di rischio sito specifica.
Per la stesura del Piano di caratterizzazione sono previste le seguenti attività:
• Descrizione e verifica della corrispondenza tra l’attività svolta e la destinazione urbanistica del sito
• Descrizione della storia del sito, dell’azienda, e di tutte le attività svolte e degli impianti utilizzati ed i controlli effettuati su di essi
• Descrizione del ciclo produttivo con descrizione dei prodotti utilizzati e presenti in azienda
• Rilievi e sopralluoghi nel sito per la redazione del piano di investigazione
• Descrizione del sito e di tutta l’area adiacente
• Descrizione delle reti utilizzate e presenti nel sito
• Acquisizione di dati necessari per la valutazione di attività pregresse con particolare approfondimento di episodi che abbiano potuto causare eventuali contaminazioni del suolo e della falda acquifera
• Descrizione del sito e dell’ambiente circostante dal punto di vista geologico ed idrogeologico
• Descrizione sistemi approvvigionamento idrico e pozzi artesiani se presenti
• Aree di potenziale interesse ai fini della caratterizzazione
• Elaborazione del Piano di investigazione
• Elaborazione del modello concettuale preliminare
• Individuazione ed inserimento degli allegati grafici e cartografie necessari per meglio illustrare le descrizioni dei documenti (planimetrie dell’area del sito con indicazione delle strutture impiantistiche, delle reti tecnologiche, fognature e punti di stoccaggio).
Con l’elaborazione del Piano di caratterizzazione sarà stabilito il numero, la profondità dei carotaggi e le analisi da effettuare sui terreni.
1.5 Rumore ed inquinamento acustico
Le attività proposte, svolte da un professionista riconosciuto Tecnico competente in materia di acustica ambientale (figura professionale idonea ad effettuare misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle norme, redigere i piani di risanamento acustico e a svolgere le relative attività di controllo) sono finalizzate a valutare l’inquinamento acustico, previsionale e di fatto, presente sia in campo industriale sia in campo civile. Tale valutazione è effettata mediante l’utilizzo del fonometro integratore, strumento atto a misurare l’emissione sonora.
Servizi e consulenze C.D.A

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• piani di zonizzazione acustica comunali ed attività connesse
. • valutazione previsionale di impatto acustico
. • valutazione impatto acustico in campo industriale
. • pratiche per autorizzazioni in deroga per attività temporanee
. • previsione impatto acustico per cantieri
• valutazione dell’inquinamento acustico nei rapporti tra privati e di vicinato
. • progetti di insonorizzazione
. • verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
. • fornitura limitatore acustico per sorgenti sonore in locali pubblici
Piani di zonizzazione acustica PZA
La Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
All’art. 6 della legge 447/95 sono dettate le norme sulla competenza dei Comuni in materia di inquinamento acustico. In particolare il comma 1 lettera a) prevede, tra le competenze comunali, la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4 comma 1, ovvero, secondo le direttive emanate dalla Regione - Piano di Zonizzazione acustica (PZA).
Il Piano di Zonizzazione Acustica – ossia la suddivisione del territorio in zone caratterizzate da limiti massimi di esposizione al rumore definiti in funzione delle attività svolte in ciascuna zona - costituisce uno strumento di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma.
La predetta classificazione acustica, in base all’art. 4 della legge 447/95, è obbligatoria, inoltre, per tutti i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati. Il punto 3 delle “Linee guida” regionali include il Piano di Zonizzazione Acustica tra gli elaborati tecnici necessari per la presentazione all’Assessorato all’Urbanistica, delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti.
La redazione del PZA è basata su scelte che fanno riferimento a documenti attinenti la pianificazione urbanistica ed alla pianificazione dei trasporti. Essa è articolata in due fasi:
1. quadro conoscitivo sulla normativa, sulla strumentazione urbanistica, sullo strumento per la mobilità al fine di garantire la loro compatibilità con il PZA;
2. articolazione del territorio comunale in zone acustiche.
Sono inclusi nei servizi la realizzazione delle fasi e degli adempimenti imposti dalla normativa vigente successivamente all’approvazione dell’atto di classificazione acustica, comprendenti la caratterizzazione acustica del territorio comunale, l’individuazione delle situazioni critiche dal punto di vista acustico, sulla base del confronto tra i dati rilevati ed i valori limiti fissati per ciascuna zona dal PZA, eventuali Piani di risanamento Acustico e definizione delle priorità, la Relazione Biennale sullo stato acustico del territorio comunale, quest’ultima prevista per comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
1.6 Inquinamento elettromagnetico
Le attività proposte sono relative alla valutazione dell’inquinamento elettromagnetico ed inparticolare alla verifica dell’obiettivo di qualità di campo magnetico in edilizia, con misura dei campi elettromagnetici.
Servizi e consulenze C.D.A.
. • verifica obiettivo di qualità di campo magnetico in edilizia
. • richiesta pareri all’ARPA
. • misurazioni campi elettromagnetici
Le attività proposte sono rivolte ai proprietari di immobili realizzati con manufatti contenenti amianto. Esse consistono nella valutazione del “rischio amianto” per gli occupanti e nell’individuazione delle misure da attuare, al fine di ridurre al minimo l’esposizione.
Servizi e consulenze C.D.A.
. • attività di censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) all’interno degli edifici
. • analisi del campione del materiale
• valutazione dei livelli di rischio per il personale esposto
. • gestione di interventi di rimozione incapsulamento o confinamento MCA
. • predisposizione del Piano di Lavoro e comunicazione agli organi competenti
. • monitoraggio ambientale per il rilevamento delle fibre aerodispoerse
. • campionamento finale dopo bonifica
. • certificazione circa la restituibilità del sito dopo la bonifica
Amianto
Amianto o, più raramente, asbesto, sono i termini usati per indicare una famiglia di minerali costituiti da silicati di alluminio, ferro e magnesio, derivati da una roccia minerale con struttura finemente fibrosa.
L’amianto comporta dei rischi per la salute che possono tradursi in un’azione tossica con l’asbestosi e un’azione cancerogena con varie patologie tra le quali il cancro polmonare e il mesotelioma.
Il datore di lavoro e/o il proprietario dell’immobile hanno l’obbligo di accertare la presenza di amianto negli edifici e qualora ne venga riscontrata la presenza occorre attuare un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti compromessi, al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Materiali contenenti amianto presenti in un edificio o in un impianto non comportano di per sé l'esistenza di un pericolo per la salute degli occupanti.
Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un rischio apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se, invece, il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per cause accidentali, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio per gli occupanti.
Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.
Per la valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
. • l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il rischio di rilascio di fibre dal materiale;
. • la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti interessati (monitoraggio ambientale).
Devono, inoltre, essere attentamente valutati, ispezionando visivamente:
. • l'installazione;
. • il tipo e le condizioni dei materiali;
. • i fattori che possono influenzare il distacco e la diffusione delle fibre e l'esposizione del personale;
. • i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado.
Dovrà essere compilata l'apposita scheda di sopralluogo, separatamente per ciascun'area dell'insediamento in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:
a) improbabile rischio di rilascio di fibre di amianto In questi casi non è necessario alcun intervento specifico sui materiali contenenti amianto. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di pulizia e manutenzione, al fine di assicurare che le attività quotidiane siano condotte in modo da minimizzare il rischio di rilascio di fibre di amianto.
b) rischio minimo di rilascio di fibre di amianto In situazioni di questo tipo, oltre alle prescrizioni sul controllo periodico e la manutenzione, deve essere definito un intervento finalizzato ad evitare il danneggiamento dei materiali di amianto.
c) rischio concreto di rilascio di fibre di amianto
In queste situazioni si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto in atto nell'ambiente.
Le attività tecnico-amministrative proposte sono rivolte ai produttori ed ai gestori di rifiuti speciali e consistono nella consulenza per una gestione dei rifiuti conforme alle norme di settore. Tra i servizi è compresa sia l’assistenza all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia la caratterizzazione dei rifiuti, previa eventuale analisi chimico-fisica ed attribuzione del relativo codice di identificazione (codice CER).
Servizi e consulenze C.D.A.
. • analisi e caratterizzazione dei rifiuti con attribuzione codice CER
. • relazione tecniche
• iscrizione SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (www.sistri.it)
. • gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti
. • assistenza per l’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it)
. • contratti con imprese autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Le attività proposte consistono nell’affiancare il privato o l'azienda nella scelta di soluzioni tecniche e tecnologiche in materia di energia, con valutazione energetica degli immobili.
Tra le attività è compresa sia la certificazione energetica degli edifici o degli immobili, rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare sia la quantità di energia consumata all’interno degli edifici esistenti, sia la valutazione dell’efficienza energetica.
La tematica energetica ha importanti riscontri dal punto di vista economico in quanto i costi dell'energia hanno sempre maggiore rilevanza sull'economia complessiva aziendale.
Servizi e consulenze C.D.A.
. • consulenze e soluzioni tecniche in materia di risparmio energetico
. • implementazione di sistemi di gestione per l’energia
. • certificazione energetica degli edifici
La certificazione energetica è un documento che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l'edificio in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo. Tutte le case in vendita e in affitto devono essere catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi, in base a tale indagine avranno il proprio attestato.
La certificazione energetica deve essere redatta da un professionista abilitato, nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, e deve attestare la prestazione in termini di energia assorbita ed, eventualmente, indicare alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti.
Nella certificazione energetica vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema
edificio-impianti. La certificazione deve essere necessariamente predisposta ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.
La certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata nel momento in cui ci sono interventi che modificano la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.
1.10 Progettazione impiantistica ecologica
Le attività proposte consistono nella consulenza e nella progettazione impiantistica in merito ad interventi per la tutela ambientale.
Servizi e consulenze C.D.A.
. • progettazione impianti di depurazione delle acque reflue
. • progettazione impianti di potabilizzazione dell’acqua
. • progettazione trattamenti depurativi emissioni in atmosfera
. • progettazione insonorizzazioni ambienti
1.11 Autorizzazioni e gestione amministrativa
Le attività proposte sono relative all’assistenza alle aziende per quanto concerne i problemi relativi all'amministrazione, alle autorizzazioni, alle leggi, o più semplicemente al rispetto delle norme vigenti per la tutela ambientale. Tra le attività sono comprese la costituzione sia di pratiche autorizzative in campo ambientale e sia dell’Autorizzazione Integrale Ambientale (AIA) .
Servizi e consulenze C.D.A.
. • consulenze tecnico-amministrative-legali in campo ambientale
. • pratiche per la licenza sanitaria
• pratiche per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue
. • pratiche per lo sfruttamento delle acque sotterranee (pozzi artesiani)
. • pratiche per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
. • pratiche per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorizzazione integrata ambientale AIA, con la quale viene autorizzato l'esercizio di un impianto esistente o parte di esso, fissa contestualmente le condizioni di esercizio dell'impianto per le quali si ha il rispetto del decreto in questione. Con tale provvedimento, sostitutivo di ogni altra autorizzazione oggi richiesta, vengono inoltre definite le modalità di esercizio degli impianti stessi. Per autorizzazione integrata ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni, e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale.
La norma di riferimento è la Direttiva comunitaria n. 96/61/CE, nota con il nome “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59 limitatamente agli impianti industriali esistenti.
La norma disciplina la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di fonte industriale nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti compresi in una apposita lista, contenuta nell’allegato 1 del decreto.
Il decreto legislativo 59/05 definisce anche l'Autorità Competente, individuata nell'autorità statale competente per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) ovvero nell'autorità individuata dalle Regioni. Lo stesso decreto disciplina altresì la partecipazione del pubblico al procedimento di istruttoria tecnica sulle domande di autorizzazione e la predisposizione di un inventario delle principali emissioni di inquinanti dovute alle attività industriali e produttive regolamentate. Tutti i gestori di impianti compresi nella lista riportata nell’allegato 1 del decreto legislativo 59/05 dovranno, oltre a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, dimostrare l'adeguatezza degli impianti esistenti alle norme generali contenute nel decreto legislativo stesso.
In particolare la finalità della norma è di:
. • passare da un sistema autorizzativo in campo ambientale suddiviso per matrici (acqua, aria, terreno …) ad una visione integrata e sistemica dell’inquinamento;
. • privilegiare la prevenzione e la minimizzazione dell’inquinamento alla fonte, al fine di garantire una gestione accorta e più sostenibile delle risorse naturali;
. • basare i Livelli di Emissione aziendali sulle potenzialità offerte dalle migliori tecniche ambientali disponibili (Best Available Techniques - BAT), in modo da incentivare l’innovazione e l’aggiornamento verso l’adozione di tecnologie verdi;
. • garantire al pubblico il diritto di informazione sul funzionamento degli impianti e dei possibili effetti sull’ambiente e di trasmettere osservazioni;
. • omogeneizzare le autorizzazioni ambientali degli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento.
Lo scopo è quello di minimizzare l’inquinamento causato dalle varie sorgenti situate in tutta la UE, richiedendo per tutti i tipi di impianti elencati la necessità di ottenere autorizzazioni integrate dalle autorità dei vari paesi, in assenza delle quali non potranno operare. Il concetto di autorizzazione integrata implica che le autorizzazioni devono tenere in conto dell’insieme delle prestazioni ambientali degli impianti, ovvero delle emissioni nell’aria, degli impatti sulle acque, sul suolo, della produzione dei rifiuti, dell’impiego di materie prime, dell’efficienza energetica, del rumore, della prevenzione degli incidenti, della gestione dei rischi, ecc..
Le autorizzazioni dovranno inoltre essere basati sul concetto delle Best Available Techniques (BAT). Servizi proposti consistono in:
. • elaborazione della relazione tecnica da allegare alla richiesta AIA, firmata da tecnico abilitato, con la quale il proponente fornisce all’Autorità competente le principali informazioni tecniche ed ambientali relative all’impianto ed una propria valutazione integrata dell’impianto medesimo. La relazione comprende:
- le informazioni generali dell’impianto
- descrizione dell’attività produttiva e cicli tecnologici
- i prodotti utilizzati e relativi consumi
- l’approvvigionamento idrico
- la valutazione delle emissioni in atmosfera
- lo scarico dei reflui: caratteristiche dello scarico, recapito finale, trattamento dei reflui
- produzione e smaltimento dei rifiuti
- descrizione delle emissioni sonore prodotte dall’attività
- consumi energetici
- interventi migliorativi proposti dal punto di vista ambientale
. • elaborazione delle schede allegate alla richiesta AIA con l’inserimento di maggiori informazioni e dati tecnici.
Sia la relazione che le Schede saranno rielaborate prendendo anche in considerazione i miglioramenti che si intendono apportare all’impianto.
. • partecipazione ed assistenza alle riunioni relative al procedimento di istruttoria tecnica sulle domande di autorizzazione, nonché fornitura di eventuali integrazioni che scaturiranno dalle suddette riunioni.


